Codice Civile
Art. 2545 — Sostituzione dei liquidatori
Art. 2545. (Sostituzione dei liquidatori). In caso d'irregolarita' o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una societa' cooperativa, l'autorita' governativa puo' sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati dall'autorita' giudiziaria, puo' chiederne la sostituzione al tribunale.
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