Codice Civile
Art. 2525 — Ammissione di nuovi soci
Art. 2525. (Ammissione di nuovi soci). L'ammissione di un nuovo socio e' fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o dell'azione, una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
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