Codice Civile
Art. 2524 — Mancato pagamento delle quote o delle azioni
Art. 2524. (Mancato pagamento delle quote o delle azioni). Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte puo', previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell'art. 2527.
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