Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 243
Codice Civile

Art. 243 — Prova contraria

ELI /it/codice-civile/art/243parte di Codice Civile
Art. 243. (Prova contraria). La prova contraria puo' darsi con tutti i mezzi atti a dimostrare che il reclamante non e' figlio della donna che egli pretende di avere per madre, oppure che non e' figlio del marito della madre, quando risulta provata la maternita'.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 242 Art. 244 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.