Codice Civile
Art. 242 — Principio di prova per iscritto
Art. 242. (Principio di prova per iscritto). Il principio di prova per iscritto risulta dai documenti di famiglia, dai registri e dalle carte private del padre o della madre, dagli atti pubblici e privati provenienti da una delle parti che sono impegnate nella controversia o da altra persona, che, se fosse in vita, avrebbe interesse nella controversia.
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