Codice Civile
Art. 2428 — Riserva legale
Art. 2428. (Riserva legale). Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire un fondo di riserva, fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Il fondo di riserva, se viene diminuito per qualsiasi ragione, deve essere reintegrato a norma del comma precedente. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
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