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Art. 2427 — Valore di avviamento

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Art. 2427. (Valore di avviamento). L'avviamento puo' essere iscritto nell'attivo del bilancio soltanto quando e' stata pagata una somma a tale titolo nell'acquisto dell'azienda alla quale si riferisce, e per un importo non superiore al prezzo pagato. Il valore di avviamento deve essere ammortizzato nei successivi esercizi, secondo il prudente apprezzamento degli amministratori e dei sindaci.

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