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Art. 2415 — Assemblea degli obbligazionisti

ELI /it/codice-civile/art/2415parte di Codice Civile
Art. 2415. (Assemblea degli obbligazionisti). L'assemblea degli obbligazionisti delibera: 1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune; 2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito; 3) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato; 4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; 5) sugli altri oggetti d'interesse comune degli obbligazionisti. L'assemblea e' convocata dagli amministratori o dal rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, o quando ne e' fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti. Si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le disposizioni relative all'assemblea straordinaria dei soci. Per la validita' delle deliberazioni sull'oggetto indicato nel n. 2 di questo articolo e' necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la meta' delle obbligazioni emesse e non estinte. La societa', per le obbligazioni da essa eventualmente possedute, non puo' partecipare alle deliberazioni. All'assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori ed i sindaci.

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