Codice Civile
Art. 2414 — Costituzione delle garanzie
Art. 2414. (Costituzione delle garanzie). L'assemblea che delibera l'emissione di obbligazioni con le garanzie previste nell'art. 2410 deve designare un notaio che, per conto degli obbligazionisti, compia le formalita' necessarie per la costituzione delle garanzie medesime.
↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.