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Art. 2380 — Amministrazione della societa'

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Art. 2380. (Amministrazione della societa'). L'amministrazione della societa' puo' essere affidata anche a non soci. Quando l'amministrazione e' affidata a piu' persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. Se l'atto costitutivo non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'assemblea. Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il presidente, se questi non e' nominato dall'assemblea.

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