Codice Civile
Art. 2379 — Deliberazioni nulle per impossibilita' o illiceita' dell'oggetto
Art. 2379. (Deliberazioni nulle per impossibilita' o illiceita' dell'oggetto). Alle deliberazioni nulle per impossibilita' o illiceita' dell'oggetto si applicano le disposizioni degli articoli 1421, 1422 e 1423.
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