Codice Civile
Art. 2355 — Azioni nominative e al portatore
Art. 2355. (Azioni nominative e al portatore). Le azioni possono essere nominative o al portatore, a scelta dell'azionista, se l'atto costitutivo non stabilisce che devono essere nominative. Le azioni non possono essere al portatore, finche' non siano interamente liberate. L'atto costitutivo puo' sottoporre a particolari condizioni l'alienazione delle azioni nominative.
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