Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 2354
Codice Civile

Art. 2354 — Contenuto delle azioni

ELI /it/codice-civile/art/2354parte di Codice Civile
Art. 2354. (Contenuto delle azioni). Le azioni devono indicare: 1) la denominazione, la sede e la durata della societa'; 2) la data dell'atto costitutivo e della sua iscrizione, e l'ufficio del registro delle imprese dove la societa' e' iscritta; 3) il loro valore nominale e l'ammontare del capitale sociale; 4) l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate; 5) i diritti e gli obblighi particolari ad esse inerenti. Le azioni devono essere sottoscritte da uno degli amministratori. E' valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma, purche' l'originale sia depositato presso l'ufficio del registro delle imprese ove e' iscritta la societa'. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai certificati provvisori che si distribuiscono ai soci prima dell'emissione dei titoli definitivi.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 2353 Art. 2355 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.