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Codice Civile

Art. 2336 — Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo

ELI /it/codice-civile/art/2336parte di Codice Civile
Art. 2336. (Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo). Eseguito quanto e' prescritto nell'articolo precedente, gli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti, stipulano l'atto costitutivo, che deve essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'art. 2330.

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