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Art. 2335 — Assemblea dei sottoscrittori

ELI /it/codice-civile/art/2335parte di Codice Civile
Art. 2335. (Assemblea dei sottoscrittori). L'assemblea dei sottoscrittori: 1) accerta l'esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della societa'; 2) delibera sul contenuto dell'atto costitutivo; 3) delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a proprio favore dai promotori; 4) nomina gli amministratori e i membri del collegio sindacale. L'assemblea e' validamente costituita con la presenza della meta' dei sottoscrittori. Ciascun sottoscrittore ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte, e per la validita' delle deliberazioni si richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tuttavia per modificare le condizioni stabilite nel programma e' necessario il consenso di tutti i sottoscrittori.

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