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Codice Civile

Art. 2295 — Atto costitutivo

ELI /it/codice-civile/art/2295parte di Codice Civile
Art. 2295. (Atto costitutivo). L'atto costitutivo della societa' deve indicare: 1) il cognome e il nome, il nome del padre, il domicilio, la cittadinanza e la razza dei soci; 2) la ragione sociale; 3) i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della societa'; 4) la sede della societa' e le eventuali sedi secondarie; 5) l'oggetto sociale; 6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione; 7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera; 8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite; 9) la durata della societa'.

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