Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 2294
Codice Civile

Art. 2294 — Incapace

ELI /it/codice-civile/art/2294parte di Codice Civile
Art. 2294. (Incapace). La partecipazione di un incapace alla societa' in nome collettivo e' subordinata in ogni caso all'osservanza delle disposizioni degli articoli 320, 397, 424 e 425.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 2293 Art. 2295 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.