Codice Civile
Art. 2275 — Liquidatori
Art. 2275. (Liquidatori). Se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non sono d'accordo nel determinarlo, la liquidazione e' fatta da uno o piu' liquidatori, nominati con il consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale. I liquidatori possono essere revocati per volonta' di tutti i soci e in ogni caso dal tribunale per giusta causa su domanda di uno o piu' soci.
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