Codice Civile
Art. 2274 — Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento
Art. 2274. (Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento). Avvenuto lo scioglimento della societa', i soci amministratori conservano il potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.
↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.