Codice Civile
Art. 2225 — Corrispettivo
Art. 2225. (Corrispettivo). Il corrispettivo, se non e' convenuto dalle parti e non puo' essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, e' stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.
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