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Codice Civile

Art. 2224 — Esecuzione dell'opera

ELI /it/codice-civile/art/2224parte di Codice Civile
Art. 2224. (Esecuzione dell'opera). Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente puo' fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente puo' recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

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