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Art. 2038 — Alienazione della cosa ricevuta indebitamente

ELI /it/codice-civile/art/2038parte di Codice Civile
Art. 2038. (Alienazione della cosa ricevuta indebitamente). Chi, avendo ricevuto la cosa in buona fede, l'ha alienata prima di conoscere l'obbligo di restituirla e' tenuto a restituire il corrispettivo conseguito. Se questo e' ancora dovuto, colui che ha pagato l'indebito subentra nel diritto dell'alienante. Nel caso di alienazione a titolo gratuito, il terzo acquirente e' obbligato, nei limiti del suo arricchimento, verso colui che ha pagato l'indebito. Chi ha alienato la cosa ricevuta in mala fede, o dopo aver conosciuto l'obbligo di restituirla, e' obbligato a restituirla in natura o a corrisponderne il valore. Colui che ha pagato l'indebito puo' pero' esigere il corrispettivo dell'alienazione e puo' anche agire direttamente per conseguirlo. Se l'alienazione e' stata fatta a titolo gratuito, l'acquirente, qualora l'alienante sia stato inutilmente escusso, e' obbligato, nei limiti dell'arricchimento, verso colui che ha pagato l'indebito.

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