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Art. 2037 — Restituzione di cosa determinata

ELI /it/codice-civile/art/2037parte di Codice Civile
Art. 2037. (Restituzione di cosa determinata). Chi ha ricevuto indebitamente una cosa determinata e' tenuto a restituirla. Se la cosa e' perita, anche per caso fortuito, chi l'ha ricevuta in mala fede e' tenuto a corrisponderne il valore; se la cosa e' soltanto deteriorata, colui che l'ha data puo' chiedere l'equivalente, oppure la restituzione e un'indennita' per la diminuzione di valore. Chi ha ricevuto la cosa in buona fede non risponde del perimento o del deterioramento di essa, ancorche' dipenda da fatto proprio, se non nei limiti del suo arricchimento.

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