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Art. 2027 — Ammortamento

ELI /it/codice-civile/art/2027parte di Codice Civile
Art. 2027. (Ammortamento). In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, l'intestatario o il giratario di esso puo' farne denunzia all'emittente e chiedere l'ammortamento del titolo in conformita' delle norme relative ai titoli all'ordine. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di azioni nominative, durante il termine stabilito dall'art. 2016 il ricorrente puo' esercitare i diritti inerenti alle azioni, salva, se del caso, la prestazione di una cauzione. L'ammortamento estingue il titolo, ma non pregiudica le ragioni del detentore verso chi ha ottenuto il nuovo titolo.

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