Codice Civile
Art. 2026 — Pegno
Art. 2026. (Pegno). La costituzione in pegno di un titolo nominativo puo' farsi anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola «in garanzia» o altra equivalente. Il giratario in garanzia non puo' trasmettere ad altri il titolo se non mediante girata per procura.
↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.