Codice Civile
Art. 1991 — Cooperazione di piu' persone
Art. 1991. (Cooperazione di piu' persone). Se l'azione e' stata compiuta da piu' persone separatamente, oppure se la situazione e' comune a piu' persone, la prestazione promessa, quando e' unica, spetta a colui che per primo ne ha dato notizia al promittente.
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