Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 1990
Codice Civile

Art. 1990 — Revoca della promessa

ELI /it/codice-civile/art/1990parte di Codice Civile
Art. 1990. (Revoca della promessa). La promessa puo' essere revocata prima della scadenza del termine indicato dall'articolo precedente solo per giusta causa, purche' la revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma equivalente. In nessun caso la revoca puo' avere effetto se la situazione prevista nella promessa si e' gia' verificata o se l'azione e' gia' stata compiuta.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 1989 Art. 1991 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.