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Codice Civile

Art. 1931 — Compensazione dei crediti e debiti

ELI /it/codice-civile/art/1931parte di Codice Civile
Art. 1931. (Compensazione dei crediti e debiti). In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del riassicuratore o del riassicurato, i debiti e i crediti che, alla fine della liquidazione, risultano dalla chiusura dei conti relativi a piu' contratti di riassicurazione, si compensano di diritto.

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