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Art. 1930 — Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta amministrativa

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Art. 1930. (Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta amministrativa). In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato, il riassicuratore deve pagare integralmente l'indennita' dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti.

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