Codice Civile
Art. 1930 — Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta amministrativa
Art. 1930. (Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta amministrativa). In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato, il riassicuratore deve pagare integralmente l'indennita' dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti.
↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.