Codice Civile
Art. 1862 — Norme applicabili
Art. 1862. (Norme applicabili). L'alienazione dell'immobile, se fatta a titolo oneroso, e' soggetta alle norme stabilite per la vendita. L'alienazione o la cessione fatta a titolo gratuito e' soggetta alle norme stabilite per la donazione.
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