Codice Civile
Art. 1861 — Nozione
Art. 1861. (Nozione). Col contratto di rendita perpetua una parte conferisce all'altra il diritto di esigere in perpetuo la prestazione periodica di una somma di danaro o di una certa quantita' di altre cose fungibili, quale corrispettivo dell'alienazione di un immobile o della cessione di un capitale. La rendita perpetua puo' essere costituita anche quale onere dell'alienazione gratuita di un immobile o della cessione gratuita di un capitale.
↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.