Codice Civile
Art. 1847 — Assicurazione delle merci
Art. 1847. (Assicurazione delle merci). La banca deve provvedere per conto del contraente all'assicurazione delle merci date in pegno, se, per la natura, il valore o l'ubicazione di esse, l'assicurazione risponde alle cautele d'uso.
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