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Art. 1846 — Disponibilita' delle cose date in pegno

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Art. 1846. (Disponibilita' delle cose date in pegno). Nell'anticipazione bancaria su pegno di titoli o di merci, la banca non puo' disporre delle cose ricevute in pegno, se ha rilasciato un documento nel quale le cose stesse sono individuate. Il patto contrario deve essere provato per iscritto.

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