Codice Civile
Art. 1786 — Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi
Art. 1786. (Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi). Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.
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