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Art. 1785 — Obbligo di denuncia del danno

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Art. 1785. (Obbligo di denuncia del danno). Fuori del caso indicato dal n. 1 del secondo comma dell'articolo precedente, la responsabilita' dell'albergatore e' esclusa, se il cliente non gli denunzia il danno appena ne ha avuto conoscenza.

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