Codice Civile
Art. 1720 — Spese e compenso del mandatario
Art. 1720. (Spese e compenso del mandatario). Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta. Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa dell'incarico.
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