Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 1719
Codice Civile

Art. 1719 — Mezzi necessari per l'esecuzione del mandato

ELI /it/codice-civile/art/1719parte di Codice Civile
Art. 1719. (Mezzi necessari per l'esecuzione del mandato). Il mandante, salvo patto contrario, e' tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 1718 Art. 1720 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.