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Art. 1653 — Sostituzione del locatore all'affittuario

ELI /it/codice-civile/art/1653parte di Codice Civile
Art. 1653. (Sostituzione del locatore all'affittuario). Qualora, per mancanza di mezzi dell'affittuario, si verifichino nella coltivazione deficienze tali che possano compromettere il raccolto, il locatore, dopo averne dato preavviso all'affittuario, puo' sostituirsi a lui nell'esecuzione dei lavori necessari e urgenti, salvo il diritto di prelevare sul raccolto le spese erogate, e senza pregiudizio dell'applicabilita' dell'art. 1618.

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