Codice Civile
Art. 1653 — Sostituzione del locatore all'affittuario
Art. 1653. (Sostituzione del locatore all'affittuario). Qualora, per mancanza di mezzi dell'affittuario, si verifichino nella coltivazione deficienze tali che possano compromettere il raccolto, il locatore, dopo averne dato preavviso all'affittuario, puo' sostituirsi a lui nell'esecuzione dei lavori necessari e urgenti, salvo il diritto di prelevare sul raccolto le spese erogate, e senza pregiudizio dell'applicabilita' dell'art. 1618.
↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.