Codice Civile
Art. 1652 — Anticipazioni all'affittuario
Art. 1652. (Anticipazioni all'affittuario). Qualora l'affittuario non possa provvedere altrimenti, il locatore e' tenuto ad anticipargli le sementi e le materie fertilizzanti e antiparassitarie necessarie per la coltivazione del fondo. Il credito del locatore produce interessi in misura corrispondente al saggio legale.
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