Codice Civile
Art. 1592 — Miglioramenti
Art. 1592. (Miglioramenti). Salvo disposizioni particolari della legge o degli usi, il conduttore non ha diritto a indennita' per i miglioramenti apportati alla cosa locata. Se pero' vi e' stato il consenso del locatore, questi e' tenuto a pagare un'indennita' corrispondente alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna. Anche nel caso in cui il conduttore non ha diritto a indennita', il valore dei miglioramenti puo' compensare i deterioramenti che si sono verificati senza colpa grave del conduttore.
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