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Codice Civile

Art. 1591 — Danni per ritardata restituzione

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Art. 1591. (Danni per ritardata restituzione). Il conduttore in mora a restituire la cosa e' tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno.

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