Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 1588
Codice Civile

Art. 1588 — Perdita e deterioramento della cosa locata

ELI /it/codice-civile/art/1588parte di Codice Civile
Art. 1588. (Perdita e deterioramento della cosa locata). Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. E' pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 1587 Art. 1589 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.