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Art. 1587 — Obbligazioni principali del conduttore

ELI /it/codice-civile/art/1587parte di Codice Civile
Art. 1587. (Obbligazioni principali del conduttore). Il conduttore deve: 1) prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso determinato nel contratto o per l'uso che puo' altrimenti presumersi dalle circostanze; 2) dare il corrispettivo nei termini convenuti.

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