Codice Civile
Art. 1545 — Obblighi del compratore
Art. 1545. (Obblighi del compratore). Il compratore deve rimborsare il venditore di quanto questi ha pagato per debiti e pesi dell'eredita', e deve corrispondergli quanto gli sarebbe dovuto dall'eredita' medesima, salvo che sia convenuto diversamente.
↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.