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Art. 1544 — Obblighi del venditore

ELI /it/codice-civile/art/1544parte di Codice Civile
Art. 1544. (Obblighi del venditore). Se il venditore ha percepito i frutti di qualche bene o riscosso qualche credito ereditario, ovvero ha venduto qualche bene dell'eredita', e' tenuto a rimborsarne il compratore, salvo patto contrario.

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