Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 1501
Codice Civile

Art. 1501 — Termini

ELI /it/codice-civile/art/1501parte di Codice Civile
Art. 1501. (Termini). Il termine per il riscatto non puo' essere maggiore di due anni nella vendita di beni mobili e di cinque anni in quella di beni immobili. Se le parti stabiliscono un termine maggiore, esso si riduce a quello legale. Il termine stabilito dalla legge e' perentorio e non si puo' prorogare.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 1500 Art. 1502 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.