Codice Civile
Art. 1500 — Patto di riscatto
Art. 1500. (Patto di riscatto). Il venditore puo' riservarsi il diritto di riavere la proprieta' della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle disposizioni che seguono. Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita e' nullo per l'eccedenza.
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