Codice Civile
Art. 1491 — Esclusione della garanzia
Art. 1491. (Esclusione della garanzia). Non e' dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non e' dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.
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