Codice Civile
Art. 1490 — Garanzia per i vizi della cosa venduta
Art. 1490. (Garanzia per i vizi della cosa venduta). Il venditore e' tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui e' destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.
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