Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 147
Codice Civile

Art. 147 — Doveri verso i figli

ELI /it/codice-civile/art/147parte di Codice Civile
Art. 147. (Doveri verso i figli). Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligazione di mantenere, educare e istruire la prole. L'educazione e l'istruzione devono essere conformi ai principi della morale e al sentimento nazionale fascista.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 146 Art. 148 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.